Art. 83 CPP
Interpretazione e rettifica delle decisioni
1 Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, contraddittorio o incompleto o è in contraddizione con la motivazione, l’autorità penale che ha pronunciato la decisione la interpreta o la rettifica ad istanza di parte o d’ufficio.
2 L’istanza è presentata per scritto; vi devono essere indicati i passaggi contestati o le modifiche auspicate.
3 L’autorità penale dà alle altre parti l’opportunità di pronunciarsi sull’istanza.
4 La decisione interpretata o rettificata è comunicata alle parti.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rettifica delle decisioni (art. 83 CPP)25 citazioni
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2Una decisione di rinvio, emanata sulla base dell'art. 409 CPP, non può essere impugnata con ricorso secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, a meno che la parte ricorrente censuri, con una motivazione sufficiente, un dinie…7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni
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9 citazioni
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Raufhandel; Berufungslegitimation der Privatklägerschaft7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.