Art. 83 CPP

Interpretazione e rettifica delle decisioni

1 Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, contraddittorio o incompleto o è in contraddizione con la motivazione, l’autorità penale che ha pronunciato la decisione la interpreta o la rettifica ad istanza di parte o d’ufficio.
2 L’istanza è presentata per scritto; vi devono essere indicati i passaggi contestati o le modifiche auspicate.
3 L’autorità penale dà alle altre parti l’opportunità di pronunciarsi sull’istanza.
4 La decisione interpretata o rettificata è comunicata alle parti.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rettifica delle decisioni (art. 83 CPP)
    · 25/05/2016 · 25 citazioni Riassunto
  2. 2
    Una decisione di rinvio, emanata sulla base dell'art. 409 CPP, non può essere impugnata con ricorso secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, a meno che la parte ricorrente censuri, con una motivazione sufficiente, un dinie…
    · 10/01/2022 · 7 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.