Fatti
Il ricorrente X. è stato dichiarato colpevole dal Tribunale distrettuale di Plessur di esercizio di un'attività lavorativa senza autorizzazione per negligenza e di inosservanza intenzionale di un'esclusione. Nel dispositivo della sentenza del 9 aprile 2015, è stato punito solo con un'ammenda. Il Tribunale distrettuale ha emesso il 14 aprile 2015 una decisione di correzione, in cui ha inoltre comminato una pena pecuniaria per l'inosservanza intenzionale dell'esclusione.
X. ha presentato appello contro la sentenza del 9 aprile 2015 e la decisione di correzione. Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha confermato la dichiarazione di colpevolezza, ma ha ridotto la pena pecuniaria per l'inosservanza intenzionale dell'esclusione.
X. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che una correzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 CPP è ammissibile solo se è chiaramente riconoscibile che il dispositivo della sentenza non corrisponde alla volontà del tribunale. Ciò non era il caso nella presente fattispecie.
Se l'irrogazione di una sola ammenda per le dichiarazioni di colpevolezza per esercizio di un'attività lavorativa senza autorizzazione…