Art. 522 CC
In genere
1 Gli eredi che ottengono un importo inferiore alla loro legittima possono proporre l’azione di riduzione, finché sia reintegrata la legittima, contro: 1. gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge; 2. le liberalità a causa di morte; e 3. le liberalità fra vivi.
2 Se una disposizione a causa di morte contiene prescrizioni circa le quote dei singoli eredi legittimi, queste si devono considerare come semplici prescrizioni relative alla divisione, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione stessa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione di riduzione (art. 522 CC)14 citazioni
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2Obbligo di restituzione dei discendenti12 citazioni
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3Diritto di chiedere il beneficio d'inventario9 citazioni
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4Riduzione delle liberalità a'sensi dell'art. 527 num. 1 CC. 1. Oggetto riduzione nel senso dell'art. 527 num. 1 CC sono solo le liberalità fatte dal disponente a titolo gratuito7 citazioni
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5Riduzione (art. 522 segg6 citazioni
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6Riduzione (art. 522 segg6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Öffentliches Inventar (Art. 580 ZGB)5 citazioni
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4 citazioni
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Ungültigkeit einer letztwilligen Verfügung4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.