Fatti
Il caso riguarda la riduzione di due contratti tra un padre e suo figlio ai sensi dell'art. 527 cpv. 1 CC. Il padre aveva venduto al figlio il 18 gennaio 1956 e l'11 ottobre 1958 dei fondi a prezzi inferiori al valore di mercato dell'epoca. Dopo la morte del padre, gli altri eredi hanno chiesto che questi contratti fossero soggetti a riduzione, in quanto pregiudicavano i loro diritti sulla quota legittima.
Il Tribunale distrettuale aveva dichiarato entrambi i contratti riducibili e obbligato il figlio a conferire i fondi ricevuti nella massa ereditaria. Il Tribunale superiore, invece, aveva dichiarato riducibile solo il contratto dell'11 ottobre 1958, non quello del 18 gennaio 1956. Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza del Tribunale superiore.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto se il contratto del 18 gennaio 1956 fosse riducibile ai sensi dell'art. 527 cpv. 1 CC. È giunto alla conclusione che i presupposti non erano soddisfatti, in quanto il de cuius non aveva riconosciuto il dislivello tra prestazione e controprestazione al momento della conclusione del contratto.
Per il contratto dell'11 ottobre 1958, che il Tribunale superiore aveva dichiarato riducibile, il Tribunale federale doveva ora determinare l'entità dell'importo soggetto a riduzione. Ha respinto il metodo dei costi applicato dal Tribunale superiore e ha…