Art. 626 CC

Obbligo di collazione

1 Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota.
2 È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Riduzione delle liberalità a'sensi dell'art. 527 num. 1 CC. 1. Oggetto riduzione nel senso dell'art. 527 num. 1 CC sono solo le liberalità fatte dal disponente a titolo gratuito
    · 13/07/1972 · 29 citazioni Riassunto
  2. 2
    Obbligo di riduzione secondo l'art. 527 n. 1 CC
    · 29/02/2000 · 27 citazioni Riassunto
  3. 3
    Liberalità tra vivi; azione di riduzione connessa a un'azione creditoria (art. 527 n. 1, art. 626 cpv. 2 CC). 1. L'art. 527 n. 1 CC va inteso in senso obiettivo: esso si applica a tutte le liberalità che, per loro natur…
    · 08/11/1990 · 27 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 76_II_188
    23/06/1950 · 26 citazioni
  5. 5
    Obbligo di collazione degli eredi legittimi (art. 626 CC)
    · 03/07/1958 · 22 citazioni Riassunto
  6. 6
    Responsabilità in caso di rinuncia all'eredità; legittimazione, prescrizione, collazione
    · 19/11/2004 · 20 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.