Art. 626 CC
Obbligo di collazione
1 Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota.
2 È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riduzione delle liberalità a'sensi dell'art. 527 num. 1 CC. 1. Oggetto riduzione nel senso dell'art. 527 num. 1 CC sono solo le liberalità fatte dal disponente a titolo gratuito29 citazioni
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2Obbligo di riduzione secondo l'art. 527 n. 1 CC27 citazioni
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3Liberalità tra vivi; azione di riduzione connessa a un'azione creditoria (art. 527 n. 1, art. 626 cpv. 2 CC). 1. L'art. 527 n. 1 CC va inteso in senso obiettivo: esso si applica a tutte le liberalità che, per loro natur…27 citazioni
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4DTF 76_II_18826 citazioni23/06/1950 · 26 citazioni
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5Obbligo di collazione degli eredi legittimi (art. 626 CC)22 citazioni
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6Responsabilità in caso di rinuncia all'eredità; legittimazione, prescrizione, collazione20 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni
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Divisione ereditaria7 citazioni
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7 citazioni07/05/2003 · 7 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.