Fatti
Il defunto ha legato i suoi beni al figlio e alla nipote, che era l'unica figlia della figlia deceduta nel 1985. Nel suo testamento del 30 luglio 1987, il defunto ha dispensato i suoi due figli dall'obbligo di rendiconto delle donazioni che aveva loro fatto in vita. La nipote, erede riservuataria, ha contestato la validità del testamento e chiesto la riduzione delle donazioni fatte dal defunto al figlio. Sosteneva che il defunto avesse venduto al figlio alcuni immobili a un prezzo molto inferiore al loro valore reale. I tribunali cantonali hanno respinto la richiesta. Il Tribunale federale conferma tale rigetto.Legge
Secondo la giurisprudenza, la riduzione ai sensi dell'art. 527 cpv. 1 CC presuppone l'esistenza di una donazione ai sensi dell'art. 626 cpv. 2 CC, il che implica non solo un elemento oggettivo (grave sproporzionalità tra la prestazione e la controprestazione), ma anche un elemento soggettivo (intenzione liberale del disponente). Nel caso di specie, il Tribunale federale ritiene che il defunto abbia espressamente dispensato i suoi eredi dall'obbligo di rendiconto, il che esclude la riduzione. Anche se fosse stata accertata una grave sproporzionalità tra il prezzo di vendita e il valore reale degli immobili, l'assenza di intenzione liberale del defunto, constatata dalle autorità cantonali, impedisce la riduzione.
Il Tribunale federale mantiene la sua giurisprudenza secondo la quale…