Art. 630 CC

1 La collazione si fa a norma del valore della liberalità al momento dell’aperta successione o, per le cose precedentemente alienate, secondo il loro prezzo di vendita.
2 Le spese fatte, le deteriorazioni ed i frutti percepiti sono computati fra gli eredi secondo le regole del possesso.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo di collazione degli eredi legittimi (art. 626 CC)
    · 03/07/1958 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Riduzione delle liberalità a'sensi dell'art. 527 num. 1 CC. 1. Oggetto riduzione nel senso dell'art. 527 num. 1 CC sono solo le liberalità fatte dal disponente a titolo gratuito
    · 13/07/1972 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 76_II_188
    23/06/1950 · 4 citazioni
  4. 4
    DTF 45_II_7
    01/01/1919 · 4 citazioni
  5. 5
    Valore per la collazione di un anticipo ereditario (art. 630 CC)
    · 23/03/2007 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    Egli risponde del valore di stima obiettivo al momento dell'apertura della successione (consid. 7d, e).
    · 07/06/1984 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.