Art. 630 CC
1 La collazione si fa a norma del valore della liberalità al momento dell’aperta successione o, per le cose precedentemente alienate, secondo il loro prezzo di vendita.
2 Le spese fatte, le deteriorazioni ed i frutti percepiti sono computati fra gli eredi secondo le regole del possesso.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo di collazione degli eredi legittimi (art. 626 CC)10 citazioni
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2Riduzione delle liberalità a'sensi dell'art. 527 num. 1 CC. 1. Oggetto riduzione nel senso dell'art. 527 num. 1 CC sono solo le liberalità fatte dal disponente a titolo gratuito7 citazioni
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3DTF 76_II_1884 citazioni23/06/1950 · 4 citazioni
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4DTF 45_II_74 citazioni01/01/1919 · 4 citazioni
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5Valore per la collazione di un anticipo ereditario (art. 630 CC)3 citazioni
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6Egli risponde del valore di stima obiettivo al momento dell'apertura della successione (consid. 7d, e).3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni07/05/2003 · 5 citazioni de
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Divisione ereditaria2 citazioni
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Erbteilung und Ausgleichung2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.