Fatti
Il caso riguarda la riduzione di attribuzioni che la defunta signora E. aveva fatto in vita a N. I ricorrenti [S.] e gli eredi della signora H. hanno chiesto con separata azione la riduzione di tali attribuzioni per un totale di Fr. 12'000'000.-.
Il Tribunale civile Z. ha accolto parzialmente le azioni e condannato il patrimonio ereditario del convenuto [N.] al pagamento di Fr. 3'813'564.- a [S.] e di Fr. 51'588.- agli eredi della signora H. La Corte d'appello A. ha modificato la sentenza di primo grado e condannato il patrimonio ereditario del convenuto al pagamento di Fr. 12'000'000.- a [S.] e di Fr. 9'601'412.- agli eredi della signora H.
Contro la sentenza della Corte d'appello, il patrimonio ereditario di [N.] ha interposto ricorso in cassazione al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che non la mancata denuncia, bensì la mancata iscrizione nell'inventario pubblico determina le conseguenze preclusive ai sensi dell'art. 590 CC. Poiché le pretese dei ricorrenti erano iscritte nell'inventario, esse sono passate agli eredi indipendentemente da chi le avesse denunciate o su cui iniziativa fossero state iscritte.
Per il calcolo della restituzione, il Tribunale federale ha confermato l'opinione della Corte d'appello secondo cui il patrimonio ereditario, la legittima e la quota disponibile devono essere calcolati in base al valore al momento dell'apertura della successione. La pretesa di restituzione connessa alla…