Art. 590 CC

Responsabilità oltre l’inventario

1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall’inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l’erede personalmente, né contro l’eredità.
2 Tuttavia l’erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall’eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell’inventario benché notificato.
3 In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Egli risponde del valore di stima obiettivo al momento dell'apertura della successione (consid. 7d, e).
    · 07/06/1984 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Beneficio d'inventario; possibilità unica di consultazione e di presa di posizione nella procedura di beneficio d'inventario; cognizione dell'autorità competente
    · 17/07/2018 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 31/12/1971 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 79_II_362
    03/12/1953 · 4 citazioni
  5. 5
    Accettazione di un'eredità con il beneficio d'inventario; responsabilità oltre l'inventario; mancata notificazione di un credito senza colpa del titolare (art. 590 cpv. 2 CC)
    · 13/10/1964 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    Limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti della successione (art. 590 CC)
    · 02/04/1987 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.