Fatti
Il ricorrente X, cittadino rumeno che viveva a Bucarest dopo la Seconda Guerra Mondiale, era azionista di una società per azioni svizzera. Nel 1947 questa società fu sciolta e la quota di liquidazione di X, pari a 13.500 franchi, fu pagata al notaio bernese Y, al quale X aveva conferito una procura generale nel febbraio 1947. Y versò tale importo lo stesso giorno a favore di X presso la Banca Cantonale di Berna.
Dopo la morte del notaio Y, fu redatto un inventario pubblico della sua successione. X non denunciò il suo credito e il notaio incaricato della redazione dell'inventario non lo incluse d'ufficio. Gli eredi accettarono l'eredità sotto beneficio d'inventario.
Nel 1959 X emigrò in Israele e tentò poi di mettersi in contatto con il notaio Y. In questa occasione apprese che Y era deceduto e che nei suoi atti non vi era alcuna traccia di un credito di X. Un'indagine non fornì alcun chiarimento su cosa fosse accaduto all'importo di 13.500 franchi.
Nel dicembre 1960 X presentò un ricorso presso la Corte d'Appello del Cantone di Berna contro un'erede di Y, chiedendo il pagamento di 13.500 franchi più interessi. La Corte d'Appello accolse il ricorso, in quanto X aveva omesso di denunciare il suo credito per l'inclusione nell'inventario pubblico senza sua colpa e gli eredi di Y dovevano quindi rispondere nei limiti dell'arricchimento derivante dall'eredità.
Legge
Il Tribunale federale annullò la sentenza della Corte d'Appello e respinse il ricorso. Esso ha affermato che il termine di prescrizione di 10 anni ai sensi degli articoli 127 e 130 comma 1 CO era scaduto al più tardi il 23 luglio 1958. La prescrizione può essere sospesa solo nei casi previsti dalla legge, il che non include le condizioni personali del ricorrente, come il suo domicilio in Romania e la relativa…