Art. 135 CO

La prescrizione è interrotta: 1. mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; 2. mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Interruzione della prescrizione mediante riconoscimento del debito (art. 135 n. 1 CO)
    · 01/10/2008 · 53 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto alla garanzia di pagamento delle spese in un'assicurazione per la protezione giuridica
    · 01/07/1993 · 37 citazioni Riassunto
  3. 3
    Economicità della cura; diritto di chiedere la restituzione; perenzione
    · 30/07/2007 · 36 citazioni Riassunto
  4. 4
    Contratto d'appalto
    · 27/03/1984 · 36 citazioni Riassunto
  5. 5
    Sospensione della prescrizione della pretesa di risarcimento danni
    · 19/12/2008 · 29 citazioni Riassunto
  6. 6
    Accettazione di un'eredità con il beneficio d'inventario; responsabilità oltre l'inventario; mancata notificazione di un credito senza colpa del titolare (art. 590 cpv. 2 CC)
    · 13/10/1964 · 29 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.