Art. 135 CO
La prescrizione è interrotta: 1. mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; 2. mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Interruzione della prescrizione mediante riconoscimento del debito (art. 135 n. 1 CO)53 citazioni
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2Diritto alla garanzia di pagamento delle spese in un'assicurazione per la protezione giuridica37 citazioni
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3Economicità della cura; diritto di chiedere la restituzione; perenzione36 citazioni
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4Contratto d'appalto36 citazioni
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5Sospensione della prescrizione della pretesa di risarcimento danni29 citazioni
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6Accettazione di un'eredità con il beneficio d'inventario; responsabilità oltre l'inventario; mancata notificazione di un credito senza colpa del titolare (art. 590 cpv. 2 CC)29 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Haftpflichtrecht; Verjährung17 citazioni
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Kaufvertrag; Verjährung12 citazioni
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Verjährung, Regressrecht11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.