Fatti

[N.] era membro del consiglio di amministrazione dal 1991 e delegato con firma collettiva a due dal 13 dicembre 1998 al 14 marzo 2002 della società X. Il 22 aprile 2002 è stata aperta la procedura fallimentare sulla società. La richiesta presentata dalla cassa di compensazione di Svitto per contributi di assicurazione sociale federale e contributi cantonali per gli assegni familiari non pagati o pagati in misura insufficiente per il 2001 e il 2002 è rimasta scoperta, ad eccezione di un dividendo fallimentare di Fr. 3'163.15. Con decisione del 20 settembre 2004, la cassa di compensazione ha richiesto a [N.] il risarcimento danni per un importo di Fr. 59'248.45.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il diritto al risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS possa prescriversi anche durante la procedura di opposizione o di ricorso amministrativo. La cassa di compensazione aveva interrotto il termine di prescrizione biennale con la decisione di risarcimento danni del 20 settembre 2004, a partire dalla pubblicazione del piano di ripartizione il 5 dicembre 2003. Con l'opposizione del 7 ottobre 2004 è iniziata una nuova prescrizione. Poiché…