Fatti
Il defunto E.A. è deceduto il 3 marzo 1999 e ha lasciato come eredi legittimi sua moglie F.A. e i suoi tre figli [C.], D. e B. I coniugi A. avevano stipulato un contratto ereditario con un supplemento/integrazione, in cui tra l'altro era stato concordato che [C.] sarebbe stato escluso dalla legittima. Nel 1994, il defunto aveva trasferito a suo figlio [B.] un terreno non edificato (particella n. e) in conto della sua quota ereditaria. Non era stato concordato alcun valore di imputazione. [B.] ha lottizzato il terreno, costruito i lotti parziali e li ha venduti negli anni 1997 e 1998. [C.] ha intentato una causa contro i suoi coeredi e ha chiesto, tra l'altro, che [B.] debba conferire gli anticipi ereditari ricevuti, in particolare il ricevimento anticipato della particella n. e. Nel procedimento cantonale era controverso il valore di compensazione di questo anticipo ereditario.Legge
Il Tribunale federale ha deciso che, ai fini della compensazione ai sensi dell'art. 630 cpv. 1 CC, è determinante il valore di mercato del terreno non edificato al momento della vendita anticipata. Poiché il terreno è stato venduto prima della successione, il ricavato ottenuto deve essere utilizzato per la valutazione. Se il ricavato effettivamente ottenuto non può essere accertato, si deve prendere come base il valore di stima oggettivo del terreno al momento della vendita.
Il Tribunale superiore ha effettuato la stima del valore di mercato secondo il metodo riconosciuto del valore comparativo o statistico, basandosi sul rapporto ufficiale dell'ufficio del registro fondiario, che ha preso in considerazione nove prezzi di vendita comparabili di terreni in una posizione e zona simili. Il…