Art. 206 CC
Partecipazione al plusvalore
1 Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato.
2 Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell’alienazione ed è immediatamente esigibile.
3 I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Liquidazione del regime dei beni in relazione con un fondo22 citazioni
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2Liquidazione del regime matrimoniale; diritto al compenso fra acquisti e beni propri (art. 209 cpv. 3 CC)13 citazioni
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3Regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti; divisione della comproprietà di un immobile in caso di divorzio; partecipazione del coniuge che ha contributo all'acquisto dell'immobile al plusvalore congiuntural…11 citazioni
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4Presa in considerazione e valutazione di determinati beni patrimoniali quale base di calcolo del diritto al compenso11 citazioni
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5Beni acquisiti in sostituzione; determinazione del valore5 citazioni
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6Acquisto di beni tramite un mutuo infruttifero del coniuge3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ehescheidung (Güterrecht und Unterhalt)5 citazioni
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5 citazioni
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güterrechtliche Auseinandersetzung4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.