Art. 206 CC

Partecipazione al plusvalore

1 Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato.
2 Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell’alienazione ed è immediatamente esigibile.
3 I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Liquidazione del regime dei beni in relazione con un fondo
    · 27/02/1997 · 22 citazioni Riassunto
  2. 2
    Liquidazione del regime matrimoniale; diritto al compenso fra acquisti e beni propri (art. 209 cpv. 3 CC)
    · 14/03/2005 · 13 citazioni Riassunto
  3. 3
    Regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti; divisione della comproprietà di un immobile in caso di divorzio; partecipazione del coniuge che ha contributo all'acquisto dell'immobile al plusvalore congiuntural…
    · 20/11/2014 · 11 citazioni Riassunto
  4. 4
    Presa in considerazione e valutazione di determinati beni patrimoniali quale base di calcolo del diritto al compenso
    · 30/11/1998 · 11 citazioni Riassunto
  5. 5
    Beni acquisiti in sostituzione; determinazione del valore
    · 28/01/2009 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    Acquisto di beni tramite un mutuo infruttifero del coniuge
    · 23/03/2005 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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