Fatti
- B. (marito) e K. (moglie) si sono sposati nel 1990 e vivono separati dal 1° aprile 2001. Il 3 marzo 2004 la moglie ha presentato la domanda di divorzio. - Durante il procedimento di divorzio, nel marzo e nell'agosto 2005 il marito ha venduto parti sostanziali della sua azienda agricola a G. per un totale di circa 1,64 milioni di franchi, al fine di acquisire una nuova azienda agricola. - Il tribunale distrettuale ha obbligato il marito a pagare alla moglie 164.450 franchi in base al regime patrimoniale. Il tribunale superiore ha ridotto questa richiesta a 29.128 franchi. - La moglie ha presentato un reclamo al Tribunale federale, che ha rinviato il caso al tribunale superiore per una nuova valutazione dei beni patrimoniali e il ricalcolo delle richieste di indennizzo.Legge
Il Tribunale federale afferma che dopo lo scioglimento del regime patrimoniale (presentazione della domanda di divorzio il 3 marzo 2004) non sono più possibili acquisizioni sostitutive. Determinanti per la valutazione sono i beni patrimoniali al momento della liquidazione, ovvero il valore di mercato degli immobili alienati. Il principio del valore di rendimento di cui agli artt. 212 e segg. del Codice civile svizzero non si applica qui, poiché l'azienda agricola non viene più mantenuta.
Il tribunale superiore deve quindi accertare l'esatto…