Art. 32 LDFR

Deduzione per sostituzione in natura

1 Se acquista in Svizzera fondi sostitutivi per continuarvi la gestione della propria azienda agricola o se, in sostituzione dell’azienda alienata, acquista un’altra azienda agricola in Svizzera, l’erede può dedurre dal prezzo d’alienazione il prezzo d’acquisto di un bene sostitutivo di reddito equivalente. Il prezzo pagato non deve essere esorbitante (art. 66).
2 La deduzione è lecita soltanto se l’acquisto ha avuto luogo entro i due anni che precedono o seguono l’alienazione o entro i cinque anni che seguono l’espropriazione.
3 I coeredi conservano il diritto all’utile se i fondi restanti o i fondi acquistati in sostituzione sono alienati.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Beni acquisiti in sostituzione; determinazione del valore
    · 28/01/2009 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto di prelazione dell'affittuario; incompetenza dell'autorità amministrativa a decidere questioni di diritto privato; nozione di azienda agricola; considerazione di fondi affittati; art. 7 e 47 LDFR
    · 25/08/2003 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ehescheidung (Güterrecht)
    · 28/01/2009 · 1 citazioni de
  • Vorkaufsrecht gemäss BGBB Verwaltungsgerichts
    · 25/08/2003 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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