Art. 32 LDFR
Deduzione per sostituzione in natura
1 Se acquista in Svizzera fondi sostitutivi per continuarvi la gestione della propria azienda agricola o se, in sostituzione dell’azienda alienata, acquista un’altra azienda agricola in Svizzera, l’erede può dedurre dal prezzo d’alienazione il prezzo d’acquisto di un bene sostitutivo di reddito equivalente. Il prezzo pagato non deve essere esorbitante (art. 66).
2 La deduzione è lecita soltanto se l’acquisto ha avuto luogo entro i due anni che precedono o seguono l’alienazione o entro i cinque anni che seguono l’espropriazione.
3 I coeredi conservano il diritto all’utile se i fondi restanti o i fondi acquistati in sostituzione sono alienati.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Beni acquisiti in sostituzione; determinazione del valore0 citazioni
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20 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ehescheidung (Güterrecht)1 citazioni
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Vorkaufsrecht gemäss BGBB Verwaltungsgerichts1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.