Fatti

A.A., nato nel 1962, e B.A., nata nel 1964, si sono sposati nel 1995 ed sono sottoposti al regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti. Nel 2001, hanno acquistato in comproprietà per metà una villa a U. L'acquisto e i lavori, per un importo totale di 687.000 franchi, sono stati finanziati da A.A. per 140.000 franchi dei suoi beni propri e 42.000 franchi dei suoi acquisti, nonché da un mutuo ipotecario di 505.000 franchi sottoscritto da entrambi i coniugi.

Nel 2010, A.A. ha presentato una domanda unilaterale di divorzio. Il Tribunale di primo grado ha ordinato la vendita della villa, con il rimborso a A.A. di un importo di 182.000 franchi e la ripartizione del saldo per metà tra i coniugi. La Corte di giustizia ha ridotto l'importo da rimborsare a A.A. a 140.000 franchi.

A.A. ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale, invocando la violazione dell'art. 206 cpv. 1 CC e chiedendo che l'importo di 182.000 franchi gli sia rimborsato, con partecipazione alla plusvalenza congiunturale.

Legge

Il Tribunale federale esamina innanzitutto l'ammissibilità del motivo di violazione dell'art. 206 cpv. 1 CC sollevato da A.A. Ritiene che si tratti di un nuovo mezzo di diritto materiale, ammissibile in quanto può essere deciso sulla base delle constatazioni di fatto della sentenza impugnata.

Nel merito, il Tribunale federale rileva che, nel regime della partecipazione agli acquisti, i beni dei coniugi sono ripartiti in quattro masse distinte. Quando un coniuge ha contribuito senza contropartita all'acquisizione di un bene del coniuge, ha diritto, in virtù dell'art. 206 cpv. 1 CC, a una partecipazione proporzionale al suo contributo alla plusvalenza congiunturale di…