Fatti
N. ritiene che il suo diritto di legittima sia stato violato, in quanto il prezzo di acquisto di Fr. 60'000.-- pagato da suo fratello e sua cognata per l'acquisto di un immobile a S. fosse molto inferiore al valore di mercato dell'immobile ereditato dalla madre defunta. Ha intentato un'azione per la riduzione del prezzo e ha richiesto un importo di Fr. 70'000.-- ciascuno agli acquirenti. Il Tribunale distrettuale di K. ha respinto la sua azione il 21 dicembre 1993, in quanto il diritto era decaduto e la richiesta era infondata in assenza di una componente di donazione. La ricorrente ha perso anche davanti al Tribunale cantonale di Argovia, che con sentenza del 26 gennaio 1995 ha ugualmente ritenuto il diritto decaduto. Il Tribunale federale respinge il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che, ai fini dell'inizio del termine di decadenza ai sensi dell'art. 533 cpv. 1 CC, è sufficiente la conoscenza della ricorrente della violazione del suo diritto di legittima. Non è necessaria la certezza assoluta, ma solo la conoscenza degli elementi che lasciano presumere il possibile successo di un'azione di riduzione. Il ricorrente deve quindi essere a conoscenza solo del fatto della violazione della legittima, non della sua esatta entità.
Inoltre, il Tribunale federale ha affermato che l'azione di riduzione deve essere ammessa anche quando al ricorrente non è ancora possibile quantificare il suo diritto. Ciò contraddice il diritto procedurale cantonale, che non ammette domande non…