Art. 481 CC
1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile.
2 La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Disposizione a causa di morte; onere (art. 428 CC)1 citazioni
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2DTF 68_II_1551 citazioni21/05/1942 · 1 citazioni
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3Atto pubblico del mandato precauzionale0 citazioni
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4Paternità tributaria e legittimazione attiva a promuovere un'azione di riduzione0 citazioni
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5Legato di cosa altrui (art. 484 cpv. 3 CC) Il disponente può assegnare a titolo di legato una cosa che appartiene non a lui ma a un erede (consid. 1)0 citazioni
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6DTF 46_II_2130 citazioni03/06/1920 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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Ungültigkeit eines Testamentes3 citazioni
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Entscheid Kantonsgericht, 01.09.20221 citazioniBO.2021.10· 21/08/2018 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.