Art. 481 CC

1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile.
2 La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Disposizione a causa di morte; onere (art. 428 CC)
    · 08/02/1968 · 1 citazioni
  2. 2
    DTF 68_II_155
    21/05/1942 · 1 citazioni
  3. 3
    Atto pubblico del mandato precauzionale
    · 17/01/2025 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Paternità tributaria e legittimazione attiva a promuovere un'azione di riduzione
    · 18/03/2024 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Legato di cosa altrui (art. 484 cpv. 3 CC) Il disponente può assegnare a titolo di legato una cosa che appartiene non a lui ma a un erede (consid. 1)
    · 21/04/1975 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 46_II_213
    03/06/1920 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 24/04/2023 · 3 citazioni de Riassunto
  • Ungültigkeit eines Testamentes
    · 23/08/2013 · 3 citazioni de Riassunto
  • Entscheid Kantonsgericht, 01.09.2022
    BO.2021.10
    · 21/08/2018 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.