Art. 216 CC

In genere

1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all’aumento.
2 La partecipazione all’aumento eccedente la metà non è presa in considerazione all’atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti.
3 Tale convenzione non deve pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto dei discendenti comuni a ottenere informazioni dal coniuge superstite per quanto riguarda liberalità effettuate tra vivi dal defunto e provenienti dai suoi acquisti (art. 610 cpv. 2 CC)
    · 21/06/2001 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Attribuzione, mediante convenzione matrimoniale, dell'intero aumento al coniuge superstite (art. 214 cpv. 3 testo previgente CC; art. 10 cpv. 3 tit.fin
    · 03/11/1989 · 1 citazioni
  3. 3
    Convenzione matrimoniale
    · 15/02/2011 · 0 citazioni
  4. 4
    Riduzione, attribuzione dell'aumento mediante contratto matrimoniale
    · 14/06/2002 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 24/04/2023 · 1 citazioni de Riassunto
  • Entscheid Kantonsgericht, 01.09.2022
    BO.2021.10
    · 21/08/2018 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2017.373
    WBE.2017.373
    · 24/01/2018 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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