Art. 216 CC
In genere
1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all’aumento.
2 La partecipazione all’aumento eccedente la metà non è presa in considerazione all’atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti.
3 Tale convenzione non deve pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto dei discendenti comuni a ottenere informazioni dal coniuge superstite per quanto riguarda liberalità effettuate tra vivi dal defunto e provenienti dai suoi acquisti (art. 610 cpv. 2 CC)2 citazioni
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2Attribuzione, mediante convenzione matrimoniale, dell'intero aumento al coniuge superstite (art. 214 cpv. 3 testo previgente CC; art. 10 cpv. 3 tit.fin1 citazioni
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3Convenzione matrimoniale0 citazioni
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4Riduzione, attribuzione dell'aumento mediante contratto matrimoniale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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Entscheid Kantonsgericht, 01.09.20221 citazioniBO.2021.10· 21/08/2018 · 1 citazioni de
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2017.3731 citazioniWBE.2017.373· 24/01/2018 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.