Fatti
Questa causa riguarda la successione di un cittadino italiano, C.B., deceduto a Milano il 14 settembre 2007, il cui ultimo domicilio si trovava nel Cantone Ticino. Nel suo testamento olografo del 21 febbraio 1997, C.B. ha designato i suoi tre figli di primo letto come eredi in parti uguali, escludendo così la sua vedova di secondo matrimonio, B.B. Quest'ultima ha quindi inviato un precetto di pagamento alla banca [A. SA] per ottenere informazioni e documentazione sui conti e altre relazioni bancarie del defunto.
La banca [A. SA] si è opposta in parte al precetto di pagamento. Dopo diverse decisioni delle istanze cantonali, la causa è stata rinviata al Tribunale federale, che ha infine accolto il ricorso della banca A. SA.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto constatato che, conformemente all'art. 17 cpv. 3 della Convenzione di stabilimento e consolare tra la Svizzera e l'Italia, la successione di C.B. era retta esclusivamente dal diritto svizzero, poiché quest'ultimo aveva sottoposto la sua successione al diritto di questo paese mediante una professio juris nel suo testamento.
Inoltre, il Tribunale federale ha ritenuto che B.B., in quanto vedova completamente esclusa dalla successione dal testamento, non potesse più far valere i suoi diritti successori. Infatti, secondo l'art. 533 cpv. 1 CC, l'azione di riduzione di un erede legale completamente escluso dalla successione si…