Art. 251 CPC
Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento
La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:
- a. decisioni del giudice preposto al rigetto dell’opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato;
- b. autorizzazione dell’opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF ) e dell’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 181 LEF);
- c. annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF);
- d. decisione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1–3 LEF);
- e. pronuncia della separazione dei beni (art. 68b LEF).
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Decisioni del giudice del sequestro76 citazioni
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2Verosimiglianza del credito63 citazioni
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3Ammissibilità di fatti nuovi impropriamente detti (pseudo nova) nella procedura di reclamo61 citazioni
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4Osservazioni alla domanda di rigetto dell'opposizione, omissione18 citazioni
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5Esame delle tre identità da parte del giudice del rigetto dell'opposizione11 citazioni
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6Azione di annullamento o di sospensione dell'esecuzione11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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rigetto provvisorio dell'opposizione78 citazioni
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rigetto provvisorio dell'opposizione20 citazioni
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rigetto provvisorio dell'opposizione15 citazioni
Ultime sentenze del TF
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