Fatti
La Cassa di risparmio B. (richiedente, intimata) ha avviato un'esecuzione contro A. (debitrice, ricorrente) per un importo di CHF 162'383.12 più interessi al 4.12% dal 24 settembre 2022 e spese di ingiunzione di pagamento di CHF 203.30. La debitrice ha fatto opposizione. La richiedente ha chiesto al giudice unico del tribunale distrettuale di March di concedere la revoca definitiva. Il giudice ha accolto questa richiesta. La debitrice ha fatto ricorso contro questa decisione presso il tribunale cantonale di Svitto, che ha respinto il ricorso. La debitrice ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del tribunale cantonale e il rigetto della domanda di revoca della richiedente.Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Esso ritiene che le iscrizioni nei registri di commercio stranieri non costituiscano fatti notori ai sensi dell'art. 151 CPC. La richiedente non ha quindi potuto provare validamente la continuità del credito e l'identità del creditore. Il giudice della revoca avrebbe dovuto respingere la domanda di revoca definitiva, per mancanza di prova dell'identità del creditore. Inoltre, il Tribunale federale rileva che in una procedura di revoca, la fase degli atti scritti è in linea di principio chiusa dopo un solo scambio. Un secondo scambio può essere ordinato solo in via…