Fatti
I coniugi [A.C.] e [B.C.] conducono un procedimento di protezione coniugale davanti ai tribunali del Cantone di Basilea Campagna. Il 2 ottobre 2014, il Tribunale distrettuale civile ha emesso una decisione che ha ordinato misure di protezione coniugale e ha concesso il patrocinio a spese dello Stato a entrambe le parti. Il 22 ottobre 2014, il Tribunale distrettuale civile ha inviato la decisione in forma corretta ("rettifica") alle parti. Con appello del 31 ottobre 2014, la moglie [A.C.] si è rivolta al Tribunale cantonale di Basilea Campagna. Secondo la traccia di spedizione, l'atto di appello è stato depositato alle Poste il 3 novembre 2014. Il Tribunale cantonale ha respinto la richiesta della moglie di restituzione del termine di appello e successivamente non è entrato nel merito dell'appello presentato in ritardo. Contro queste decisioni del Tribunale cantonale del 16 dicembre 2014 e del 22 dicembre 2014, la moglie [A.C.] ha presentato ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Ritiene che non sia arbitrario che il Tribunale cantonale abbia considerato la moglie come inadempiente e abbia respinto la sua richiesta di restituzione del termine di appello. Il Tribunale cantonale non ha ritenuto credibili i fatti addotti dalla moglie a giustificazione della sua richiesta di restituzione del termine. Questa valutazione non si rivela…