Art. 334 CPC
Interpretazione e rettifica
1 Se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspicate.
2 Gli articoli 330 e 331 si applicano per analogia. Se la rettifica concerne errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti.
3 La decisione sulla domanda di interpretazione o di rettifica è impugnabile mediante reclamo.
4 La decisione interpretata o rettificata è notificata alle parti.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Interpretazione dell'omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del divorzio57 citazioni
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2Domanda di interpretazione; competenza per materia; oggetto e scopo10 citazioni
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3Interpretazione di una sentenza; diritto transitorio10 citazioni
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4Rettifica delle decisioni (art. 83 CPP)2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni31/08/2017 · 8 citazioni de
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Erläuterung und Berichtigung (Ehescheidung)6 citazioni
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Gesuch um Berichtigung / Erläuterung (Art. 334 ZPO)4 citazioniDG.2015.9· 10/09/2015 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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