Fatti
Il caso riguarda la spiegazione di una convenzione di divorzio approvata dal tribunale. Il Tribunale distrettuale di Briga, Östlich-Raron e Goms, con sentenza del 7 gennaio 2009, aveva divorziato A.A. e B.A. Il mantenimento post-matrimoniale era stato regolato secondo la convenzione di divorzio approvata dal tribunale del 4 novembre 2008, in base alla quale A.A. doveva pagare mensilmente 2'500 franchi fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS della coniuge.
Il 22 marzo 2011, A.A. ha presentato una domanda di modifica e ha richiesto una riduzione retroattiva degli alimenti. Con sentenza del 16 ottobre 2012, il Tribunale distrettuale ha ridotto il mantenimento a 1'650 franchi mensili a partire da aprile 2011. Nella motivazione di questa sentenza si è fatto riferimento al fatto che i contributi di mantenimento dovessero essere versati fino al raggiungimento dell'età ordinaria AVS "del coniuge" (della moglie).
Dopo che B.A. aveva raggiunto i 64 anni, l'età pensionabile AVS, A.A. ha interrotto i pagamenti di mantenimento. B.A. ha quindi avviato un'esecuzione, a seguito della quale A.A. ha fatto opposizione. Il Tribunale distrettuale ha respinto la richiesta di concessione dell'esecuzione, in quanto dalla sentenza del 16 ottobre 2012 risultava che con "coniuge" si intendeva la moglie. Tuttavia, a seguito del ricorso di B.A., il Tribunale cantonale del Vallese ha concesso l'esecuzione definitiva.
Legge
Il Tribunale federale afferma che il procedimento di spiegazione ai sensi dell'art. 334 CPC è limitato a determinare la presunta volontà del tribunale al momento dell'approvazione originaria della convenzione di divorzio. Una modifica sostanziale della sentenza già pronunciata non è possibile nel procedimento di spiegazione.
Nel caso in esame, il…