Art. 688 CC
Prescrizioni cantonali
Il diritto cantonale può prescrivere determinate distanze dal fondo del vicino per le piantagioni, secondo la natura dei fondi e delle piante, e può obbligare il proprietario del fondo a permettere l’avanzamento dei rami o delle radici di piante fruttifere nonché regolare o togliere il diritto del proprietario sui frutti prodotti dai rami sporgenti sul suo terreno.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rapporto tra la legislazione federale sulla protezione contro le immissioni e le prescrizioni di diritto cantonale sulle piantagioni34 citazioni
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2Principio dell'esame preventivo del ricorso di diritto pubblico, distanza delle piantagioni11 citazioni
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3Relazione fra il diritto privato federale in materia di protezione contro le immissioni (negative) e il diritto pubblico cantonale relativo alle piantagioni8 citazioni
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4Rapporto fra il diritto pubblico (cantonale) e il diritto privato di vicinato (art. 684 CC)6 citazioni
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5Comproprietà0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Sachenrecht (Nachbarrecht)12 citazioni
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6 citazioni09/04/2002 · 6 citazioni de
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Diritto di vicinato5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.