Art. 688 CC

Prescrizioni cantonali

Il diritto cantonale può prescrivere determinate distanze dal fondo del vicino per le piantagioni, secondo la natura dei fondi e delle piante, e può obbligare il proprietario del fondo a permettere l’avanzamento dei rami o delle radici di piante fruttifere nonché regolare o togliere il diritto del proprietario sui frutti prodotti dai rami sporgenti sul suo terreno.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rapporto tra la legislazione federale sulla protezione contro le immissioni e le prescrizioni di diritto cantonale sulle piantagioni
    · 18/05/2000 · 34 citazioni Riassunto
  2. 2
    Principio dell'esame preventivo del ricorso di diritto pubblico, distanza delle piantagioni
    · 25/03/1996 · 11 citazioni Riassunto
  3. 3
    Relazione fra il diritto privato federale in materia di protezione contro le immissioni (negative) e il diritto pubblico cantonale relativo alle piantagioni
    · 21/10/2005 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    Rapporto fra il diritto pubblico (cantonale) e il diritto privato di vicinato (art. 684 CC)
    · 20/12/2002 · 6 citazioni Riassunto
  5. 5
    Comproprietà
    · 11/07/1969 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Sachenrecht (Nachbarrecht)
    · 20/05/2020 · 12 citazioni de
  • 09/04/2002 · 6 citazioni de
  • Diritto di vicinato
    · 07/09/2015 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.