Fatti
I coniugi B. e D. sono proprietari di due ville costruite su particelle confinanti con un terreno in forte pendenza, adiacente al fondo dei coniugi L. Lungo il confine tra le particelle si trova un boschetto di alberi, arbusti e cespugli. Il Tribunale di primo grado di Ginevra ha condannato i coniugi L. a potare le piantagioni situate a meno di due metri dai fondi confinanti. La Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha ordinato l'iscrizione nel registro fondiario della decadenza dei diritti dei coniugi B. e D. di esigere una restrizione dell'altezza o della distanza delle piantagioni sulla particella dei coniugi L. I coniugi B. e D. hanno presentato un ricorso di diritto pubblico contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 688 CC contiene una riserva propria ai sensi dell'art. 5 CC, che autorizza i Cantoni non solo a determinare le distanze che i proprietari sono tenuti a rispettare per le loro piantagioni, ma anche a stabilire le sanzioni per la violazione delle norme che essi pongono in questo ambito. Di conseguenza, il legislatore ginevrino non ha violato il principio della forza derogatoria del diritto federale adottando l'art. 65 LACC,…