Fatti

Il 5 febbraio 2002, X. e Y., proprietari di un fondo, hanno aperto un'azione contro Z., proprietario del fondo vicino, sulla base dell'art. 684 CC. Essi si lamentavano di immissioni eccessive (privazione di luce e soleggiamento, mantenimento artificiale di un'umidità eccessiva) e hanno concluso affinché il convenuto fosse condannato ad abbattere otto alberi. Il Presidente del Tribunale civile del circondario dell'Est vodese ha respinto la domanda, decisione confermata dalla Camera di ricorso del Tribunale cantonale vodese.

Il Tribunale federale ha respinto nella misura della sua ricevibilità il ricorso per riforma delle attrici.

Legge

La Corte ha ritenuto che la controversia dovesse essere esaminata innanzitutto alla luce della legislazione cantonale, riservata dall'art. 688 CC, l'art. 684 CC intervenendo solo in via sussidiaria. Le piantagioni controverse sono protette dalla legge cantonale sulla protezione della natura, dei monumenti e dei siti (LPNMS) e possono essere oggetto di azioni solo se causano un grave pregiudizio, il che non era il caso nella specie.

Il Tribunale federale ha giudicato che il diritto pubblico cantonale non è soggetto alla riserva del diritto civile federale e che i…