Art. 686 CC
Riserva del diritto cantonale
1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni.
2 Essi possono emanare ulteriori norme edilizie.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rapporto fra il diritto pubblico (cantonale) e il diritto privato di vicinato (art. 684 CC)12 citazioni
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2Rapporto tra la legislazione federale sulla protezione contro le immissioni e le prescrizioni di diritto cantonale sulle piantagioni8 citazioni
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31. Senso e portata degli articoli 686, 695, 696 e 702 CC (consid. 1 e 2). 2. Il proprietario, come anche il titolare di un diritto di superficie, è, di massima, libero di determinare la struttura costruttiva sul fondo,…7 citazioni
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4Immissioni causate da grandi manifestazioni sulla "Landiwiese" e sul terreno circostante (art. 684 CC)5 citazioni
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5Espropriazione parziale per la costruzione di un impianto ferroviario; cessione di una striscia di terreno e imposizione di un diritto di costruzione in deroga alle distanze rispettivamente alle altezze legali; calcolo…3 citazioni
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6Danni a una sorgente causati dalla costruzione di un'opera ferroviaria; diritto a una prestazione in natura nella procedura espropriativa3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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OG.2009.000451 citazioni14/12/2012 · 1 citazioni de
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Immission1 citazioni
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1 citazioni10/05/2005 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.