Art. 686 CC

Riserva del diritto cantonale

1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni.
2 Essi possono emanare ulteriori norme edilizie.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rapporto fra il diritto pubblico (cantonale) e il diritto privato di vicinato (art. 684 CC)
    · 20/12/2002 · 12 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rapporto tra la legislazione federale sulla protezione contro le immissioni e le prescrizioni di diritto cantonale sulle piantagioni
    · 18/05/2000 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    1. Senso e portata degli articoli 686, 695, 696 e 702 CC (consid. 1 e 2). 2. Il proprietario, come anche il titolare di un diritto di superficie, è, di massima, libero di determinare la struttura costruttiva sul fondo,…
    · 10/05/1962 · 7 citazioni Riassunto
  4. 4
    Immissioni causate da grandi manifestazioni sulla "Landiwiese" e sul terreno circostante (art. 684 CC)
    · 19/08/2005 · 5 citazioni Riassunto
  5. 5
    Espropriazione parziale per la costruzione di un impianto ferroviario; cessione di una striscia di terreno e imposizione di un diritto di costruzione in deroga alle distanze rispettivamente alle altezze legali; calcolo…
    · 10/05/2005 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    Danni a una sorgente causati dalla costruzione di un'opera ferroviaria; diritto a una prestazione in natura nella procedura espropriativa
    · 25/09/2002 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • OG.2009.00045
    14/12/2012 · 1 citazioni de
  • Immission
    · 19/08/2005 · 1 citazioni de
  • 10/05/2005 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.