Fatti
La causa riguarda una controversia tra la società A. SA e la società B. SA in merito al pagamento di una provvigione di mediazione immobiliare. Nel 2009, la B. SA e C. avevano stipulato un contratto di mediazione per la vendita di due immobili a Lugano. Nel 2010, la B. SA aveva concesso un diritto di compera sui due immobili a E. La A. SA, a cui C. aveva ceduto le sue pretese contrattuali, ha convenuto in giudizio la B. SA chiedendo il pagamento di una provvigione di mediazione. La causa è stata dapprima accolta parzialmente dal Pretore di Lugano, ma successivamente respinta integralmente dalla Corte d'appello del Cantone Ticino. La A. SA ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullando la sentenza della Corte d'appello e rinviando la causa a quest'ultima per una nuova decisione. Il Tribunale federale ha rilevato che la Corte d'appello aveva fondato il suo giudizio su fatti non allegati dalle parti, in violazione dei principi della massima dispositiva sanciti negli artt. 55 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. d CPC.
In particolare, la Corte d'appello aveva constatato che il contratto di mediazione prevedeva il pagamento di una provvigione sia da parte della venditrice (B. SA) che dell'acquirente, configurando così una situazione di "doppia mediazione" e la conseguente nullità di entrambi i contratti. Tuttavia, la B. SA non aveva mai sollevato questa eccezione di doppia mediazione, limitandosi a contestare la validità del contratto con C. e il suo ruolo effettivo come mediatore.
Secondo il Tribunale federale, in un processo retto dal principio dispositivo, il giudice non può prendere in considerazione fatti non…