Fatti
Questa decisione riguarda una controversia tra I. (il ricorrente) e la Fondazione di previdenza del personale della società X e il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta. Il ricorrente ha diritto a una rendita d'invalidità della previdenza professionale a partire dal 1° settembre 1994. La questione controversa è se il diritto all'adeguamento di tale rendita all'inflazione conformemente all'art. 36 LPP e all'art. 20 del regolamento sia compensato dal fatto che il ricorrente riceve una rendita mensile totale di 1.367 franchi, superiore alla rendita d'invalidità secondo la LPP.
Legge
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, l'art. 36 LPP, che prevede l'adeguamento obbligatorio delle rendite di superstiti e di invalidità all'evoluzione dei prezzi, si applica solo nell'ambito della previdenza obbligatoria. Nell'ambito più ampio della previdenza professionale, non esiste un obbligo legale di adeguare le rendite di superstiti o di invalidità all'inflazione. L'adeguamento all'aumento dei prezzi è quindi disciplinato dal regolamento dell'istituto di previdenza.
Il Tribunale federale ritiene che la prassi amministrativa secondo la quale l'adeguamento delle rendite di superstiti e di invalidità che superano il minimo legale non è obbligatorio finché la rendita totale è superiore alla rendita LPP adeguata all'evoluzione dei prezzi (principio della…