Art. 124 CO
Effetti della compensazione
1 Non vi ha compensazione se non quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del diritto di opporla.
2 I due crediti si riterranno allora reciprocamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a vicenda compensabili.
3 Restano fermi gli usi speciali dei conti correnti commerciali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Anticipi del fondo di garanzia LPP12 citazioni
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2DTF 63_II_1334 citazioni01/01/1937 · 4 citazioni
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3DTF 59_II_3823 citazioni01/01/1933 · 3 citazioni
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4Eccezione di non essere ritornato a migliore fortuna (art. 265a LEF)2 citazioni
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5DTF 43_II_722 citazioni01/03/1917 · 2 citazioni
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6Sequestro di un credito in conto corrente. 1. Il saldo del conto comunicato all'ufficio d'esecuzione non produce novazione nel senso dell'art. 117 cpv. 2 CO (consid. 3). 2. Nel caso di sequestro del credito, la determin…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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21 citazioni17/02/2011 · 21 citazioni de
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15 citazioni
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12 citazioni07/04/2009 · 12 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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