Art. 124 CO

Effetti della compensazione

1 Non vi ha compensazione se non quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del diritto di opporla.
2 I due crediti si riterranno allora reciprocamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a vicenda compensabili.
3 Restano fermi gli usi speciali dei conti correnti commerciali.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Anticipi del fondo di garanzia LPP
    · 28/12/2005 · 12 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 63_II_133
    01/01/1937 · 4 citazioni
  3. 3
    DTF 59_II_382
    01/01/1933 · 3 citazioni
  4. 4
    Eccezione di non essere ritornato a migliore fortuna (art. 265a LEF)
    · 21/06/2007 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 43_II_72
    01/03/1917 · 2 citazioni
  6. 6
    Sequestro di un credito in conto corrente. 1. Il saldo del conto comunicato all'ufficio d'esecuzione non produce novazione nel senso dell'art. 117 cpv. 2 CO (consid. 3). 2. Nel caso di sequestro del credito, la determin…
    · 09/05/1974 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.