Fatti
L., nato nel 1946, era alle dipendenze dell'assicurazione X. ed era assicurato per la previdenza professionale presso l'istituto di previdenza del gruppo assicurativo X. Il 29 ottobre 1997 ha rassegnato le dimissioni dall'assicurazione X. con effetto dalla fine di febbraio 1998 e ha richiesto il pagamento in contanti del suo avere di libero passaggio, affermando di intraprendere un'attività lavorativa autonoma. Il 27 gennaio 1998 l'istituto di previdenza ha trasferito il pagamento in contanti di Fr. 251'147.65 sul conto di L.
Con sentenza parziale del 28 marzo 2001, il Tribunale cantonale di Appenzello Esterno ha sciolto il matrimonio concluso il 18 marzo 1988 tra L. e M. e ha stabilito che le prestazioni di uscita acquisite durante il matrimonio dovessero essere divise a metà. Per quanto riguarda la questione se M. abbia diritto a un adeguato indennizzo ai sensi dell'art. 124 CC per il pagamento in contanti effettuato dall'istituto di previdenza a L. il 27 gennaio 1998, il procedimento è stato sospeso fino a quando il Tribunale amministrativo di Appenzello Esterno non abbia deciso in modo definitivo sulla legittimità del pagamento in contanti.
Con decisione del 27 agosto 2003, il Tribunale amministrativo di Appenzello Esterno ha obbligato l'istituto di previdenza a pagare l'importo di Fr. 120'278.85 più interessi alla cassa pensioni di M. Nella motivazione, ha affermato che l'istituto di previdenza non è in grado di dimostrare che M. abbia acconsentito al pagamento in contanti; il pagamento in contanti è quindi nullo e sarà trattato nei confronti della coniuge come se non fosse uscito dal circuito del 2° pilastro.
Con lettera del 16 febbraio 2004, l'istituto di previdenza ha chiesto a L. di rimborsarle l'importo di Fr. 131'878.85, in quanto si tratta di una parte della prestazione di uscita che gli è stata pagata in contanti. Il pagamento non è stato effettuato.
Il 9 luglio 2004, l'istituto di previdenza ha presentato una denuncia presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo, chiedendo che L. fosse obbligato a pagarle l'importo di Fr. 251'147.65 più interessi, o eventualmente l'importo di Fr. 131'878.85 più interessi di mora a decorrere dall'8 marzo 2004. Accogliendo la denuncia, il tribunale cantonale ha obbligato L. a pagare all'istituto di previdenza l'importo di Fr. 251'147.65 più interessi al 5% a decorrere dal 16 febbraio 2004 su Fr. 131'878.85 e interessi al 5% a decorrere dal 9 luglio 2004 su Fr. 251'147.65.
Legge
Il Tribunale federale afferma che la restituzione di una prestazione di uscita pagata rientra nella competenza dei tribunali ai sensi dell'art. 73 LPP e che il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile.
Prima dell'entrata in vigore dell'art. 35a LPP il 1° gennaio 2005, la restituzione di prestazioni indebitamente erogate dalla previdenza professionale era disciplinata dai regolamenti delle casse e sussidiariamente dagli art. 62 e segg. CO.
La semplice mancanza dei presupposti ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LFLP per un pagamento in contanti non autorizza l'ex…