Art. 47 LPP

Cessazione dell’assicurazione obbligatoria

1 L’assicurato che cessa d’essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria può continuare l’intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l’istituto collettore.
2 L’assicurato che cessa di essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria secondo l’articolo 2 cpv. 3 può continuare nella stessa estensione la previdenza contro i rischi morte e invalidità presso l’istituto collettore.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Prestazioni di vecchiaia
    · 20/02/2015 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esigenze in materia di prova (consid. 5.3-5.5).
    · 22/01/2007 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Continuazione della previdenza dopo il compimento dei 58 anni; interpretazione della legge; sopraggiungere di un caso di previdenza "vecchiaia" prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento
    · 16/11/2023 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • SB.2013.00161
    02/04/2014 · 3 citazioni de
  • SB.2007.00030
    22/08/2007 · 2 citazioni de
  • · 19/08/2020 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.