Art. 47 LPP
Cessazione dell’assicurazione obbligatoria
1 L’assicurato che cessa d’essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria può continuare l’intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l’istituto collettore.
2 L’assicurato che cessa di essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria secondo l’articolo 2 cpv. 3 può continuare nella stessa estensione la previdenza contro i rischi morte e invalidità presso l’istituto collettore.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Prestazioni di vecchiaia3 citazioni
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2Esigenze in materia di prova (consid. 5.3-5.5).1 citazioni
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3Continuazione della previdenza dopo il compimento dei 58 anni; interpretazione della legge; sopraggiungere di un caso di previdenza "vecchiaia" prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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SB.2013.001613 citazioni02/04/2014 · 3 citazioni de
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SB.2007.000302 citazioni22/08/2007 · 2 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.