Fatti

I comuni di B., S. e U. erano affiliati alla cassa pensioni dei funzionari del Canton Argovia (la Cassa) per la previdenza professionale del loro personale. In previsione dell'entrata in vigore della nuova legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale il 1° gennaio 1995, la Cassa ha modificato i suoi statuti e condizioni di assicurazione il 28 novembre 1994. In questo contesto, ha concluso nuovi contratti di affiliazione con i comuni, prevedendo in particolare che la Cassa dovesse versare le prestazioni di uscita dovute in caso di risoluzione collettiva del contratto di affiliazione da parte del datore di lavoro, e che i comuni dovessero rimborsare il corrispondente disavanzo tecnico. I comuni hanno risolto la loro affiliazione alla Cassa cantonale dei funzionari alla fine di dicembre 1995. La Cassa ha quindi informato i comuni dell'importo provvisorio del disavanzo tecnico da rimborsare, ma ha precisato che le rendite in corso sarebbero state ancora versate fino al 31 dicembre 1995, dopo di che i nuovi istituti di previdenza avrebbero dovuto assicurarne il pagamento. I comuni hanno quindi adito il tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, che ha stabilito che i beneficiari di rendita al 31 dicembre 1995 non sono interessati dalla risoluzione del contratto di affiliazione e che la Cassa rimane tenuta a versare loro le rendite. La Cassa ha fatto ricorso contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che il diritto federale non impone un obbligo assoluto per gli istituti di previdenza di mantenere i beneficiari di rendita attribuiti al datore di lavoro uscente e di continuare a versare loro le prestazioni legali e regolamentari. Tuttavia, è necessario che almeno il diritto interno della cassa contenga una…