Fatti
I coniugi [A.] e [B.] vivono separati da diversi anni. Con sentenza del 4 giugno 2012, il Tribunale superiore del Cantone di Soletta ha stabilito che i coniugi non si devono reciprocamente alimenti. [B.] ha successivamente presentato senza successo un ricorso al Tribunale federale. Il 17 giugno 2014, [B.] ha chiesto al Tribunale civile di Basilea Campagna Est di obbligare suo marito, sotto minaccia di pena, a consegnare vari documenti relativi alla sua situazione reddituale e patrimoniale, nonché ai bilanci revisionati 2010-2013 della [A.B. AG] . Il Tribunale civile ha accolto la richiesta di informazioni. [A.] ha quindi presentato appello al Tribunale cantonale di Basilea Campagna, che ha respinto l'appello con decisione del 3 novembre 2015.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso di [A.] contro la decisione del Tribunale cantonale. Esso ritiene che il Tribunale cantonale abbia giustamente riconosciuto l'interesse giuridico della ricorrente [B.] alle informazioni richieste. Sebbene il Tribunale superiore del Cantone di Soletta non fosse a conoscenza, nella precedente sentenza di protezione coniugale del 4 giugno 2012, di un trasferimento di CHF 500.000,-- ad [A.] , ciò giustifica una nuova valutazione della situazione…