Art. 172 CC
1 I coniugi possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari od essi siano in disaccordo in un affare importante per l’unione coniugale.
2 Il giudice richiama i coniugi ai loro doveri e cerca di conciliarli; con il loro consenso, può far capo a periti o indirizzarli a un consultorio matrimoniale o familiare.
3 Se necessario, il giudice, ad istanza di un coniuge, prende le misure previste dalla legge. La disposizione relativa alla protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie è applicabile per analogia.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg128 citazioni
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2Misure relative all'organizzazione della vita separata38 citazioni
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3Misure protettrici dell'unione coniugale (art. 172 cpv. 3 e art. 176 cpv. 1 n. 1 e 2 CC). 1. Ove un'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale sia stata presentata anteriormente al 1o gennaio 1988, ma il giudic…22 citazioni
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4Misure provvisionali per la durata del processo di divorzio (art. 145 CC)20 citazioni
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5Rimedi giuridici contro decisioni cantonali di ultima istanza concernenti misure giudiziarie a protezione dell'unione coniugale (conferma della giurisprudenza)19 citazioni
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6Diffida ai debitori; termine18 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Abänderung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 137 ZGB35 citazioni
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16 citazioni28/04/2014 · 16 citazioni de
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12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.