Art. 172 CC

1 I coniugi possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari od essi siano in disaccordo in un affare importante per l’unione coniugale.
2 Il giudice richiama i coniugi ai loro doveri e cerca di conciliarli; con il loro consenso, può far capo a periti o indirizzarli a un consultorio matrimoniale o familiare.
3 Se necessario, il giudice, ad istanza di un coniuge, prende le misure previste dalla legge. La disposizione relativa alla protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie è applicabile per analogia.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg
    · 22/05/2007 · 128 citazioni Riassunto
  2. 2
    Misure relative all'organizzazione della vita separata
    · 25/10/2002 · 38 citazioni Riassunto
  3. 3
    Misure protettrici dell'unione coniugale (art. 172 cpv. 3 e art. 176 cpv. 1 n. 1 e 2 CC). 1. Ove un'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale sia stata presentata anteriormente al 1o gennaio 1988, ma il giudic…
    · 14/04/1988 · 22 citazioni
  4. 4
    Misure provvisionali per la durata del processo di divorzio (art. 145 CC)
    · 03/06/1988 · 20 citazioni Riassunto
  5. 5
    Rimedi giuridici contro decisioni cantonali di ultima istanza concernenti misure giudiziarie a protezione dell'unione coniugale (conferma della giurisprudenza)
    · 11/06/2001 · 19 citazioni Riassunto
  6. 6
    Diffida ai debitori; termine
    · 21/10/2008 · 18 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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