Fatti

Nell'ambito di un procedimento di misure protettive dell'unione coniugale, il giudice unico ha approvato una convenzione tra le parti secondo la quale il marito (ricorrente) deve versare mensilmente alla moglie (intimata) un contributo di mantenimento di 600 franchi. Questa decisione è passata in giudicato. Sulla base dell'art. 177 CC, l'intimata ha chiesto che l'attuale datore di lavoro del ricorrente sia tenuto a versarle direttamente questo contributo di mantenimento. Il ricorrente ha concluso per il rigetto di questa richiesta. Con decisione del 22 novembre 2007, il giudice unico ha accolto la richiesta di misure provvisorie dell'intimata. Il ricorso del ricorrente contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale cantonale il 1° luglio 2008. Il ricorrente ha presentato un ricorso in materia civile contro questa decisione il 4 settembre 2008. Il Tribunale federale non entra nel merito di questo ricorso.

Legge

Secondo la giurisprudenza, l'ordinanza di pagamento diretto nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 177 CC è una misura provvisoria di esecuzione, e non una causa civile ordinaria. Pertanto, in un ricorso contro una tale decisione possono essere invocate solo violazioni di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato fuori…