Art. 46 LTF
Sospensione
1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2 Il cpv. 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
- a. l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
- b. l’esecuzione cambiaria;
- c. i diritti politici (art. 82 lett. c);
- d. l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
- e. gli appalti pubblici.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Le riviste disposizioni relative alla concessione dell'uso privativo secondo il diritto d'uso delle acque del Canton Uri, in particolare relative alla situazione di concorrenza al momento del rilascio della concessione,…110 citazioni
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2Sospensione dei termini in caso di detenzione preventiva74 citazioni
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3Ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico contro una sentenza del Tribunale amministrativo federale relativa alla carcerazione amministrativa pronunciata dalla SEM; diritto ad un esame il più rapido possi…48 citazioni
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4Eccezione alla sospensione dei termini)43 citazioni
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5Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale con gli Stati Uniti d'America31 citazioni
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6Diffida ai debitori; termine28 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione invalidità (pensione d’invalidità; nuova domanda)45 citazioni
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Taggeldversicherung; Beweislast43 citazioni
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41 citazioni12/03/2012 · 41 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.