Fatti

Nell'ambito di un procedimento di protezione coniugale, il presidente del tribunale distrettuale di W. ha disposto che il ricorrente (X.) debba pagare alla moglie separata (Y.) CHF 1'500.- al mese a partire da giugno 2001. Tuttavia, il giudice monocratico di diritto di famiglia del Tribunale Cantonale di San Gallo, accogliendo parzialmente il ricorso, ha obbligato X. a versare a Y. CHF 1'170.- al mese dal 1° luglio alla fine di novembre 2001 e solo CHF 780.- a partire da dicembre 2001. X. ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 9 Cost. contro il contributo inferiore dovuto a partire da dicembre 2001.

Legge

Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso e annullato la decisione impugnata. Ha affermato che in caso di separazione, quando non è più seriamente prevedibile il ripristino del nucleo familiare comune, devono essere presi in considerazione anche i criteri applicabili per il mantenimento post-matrimoniale (art. 125 CC). In particolare, occorre esaminare se alla moglie - in questo caso una donna sana di 41 anni senza compiti di cura - sia ragionevolmente esigibile un'estensione della sua attività lavorativa, eventualmente anche al 100%, se…