Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La ricorrente X. impugna la legittimità delle misure segnaletiche disposte nei suoi confronti nonché del prelievo di un campione di DNA e della creazione di un profilo DNA. Le misure sono state ordinate in relazione a un danneggiamento avvenuto durante un simposio sull’asilo all’Università di Berna il 30 gennaio 2013. La polizia cantonale di Berna ha rilevato le generalità di X. e di altre tre persone e ha avviato l’acquisizione di dati segnaletici nonché il prelievo di un campione di DNA e la creazione di un profilo. La procura ha confermato le misure per iscritto il 31 gennaio 2013, nonostante l’Università di Berna avesse comunicato lo stesso giorno che non sarebbe stata sporta denuncia per danneggiamento e che i tavoli erano stati puliti senza danni. La procura ha motivato le misure sostenendo che una delle persone fermate aveva tentato, dieci giorni prima, di disturbare una conferenza sull’asilo e che, a causa del rifiuto delle persone di rendere dichiarazioni, sussisteva un’elevata probabilità di ulteriori reati.
Vie di ricorso:
X. è stata condannata con decreto penale del 13 marzo 2013 per imbrattamento di proprietà altrui al pagamento di una multa di 100 CHF. La procura ha inoltre disposto la cancellazione dei dati segnaletici e del profilo DNA dopo il passaggio in giudicato. X. ha presentato opposizione e chiesto l’accertamento della illegittimità delle misure nonché una riparazione di 1 CHF. Il Tribunale regionale Berna-Mittelland e la Corte d’appello del Cantone di Berna hanno respinto l’opposizione rispettivamente il ricorso, confermando la legittimità delle misure. X. ha quindi proposto ricorso in materia penale al Tribunale federale.
Legge
Indizi sufficienti di reato come presupposto per le misure coercitive:
Il Tribunale federale sottolinea che le misure coercitive ai sensi dell’art. 197 cpv. 1 CPP possono essere disposte solo se sussistono indizi sufficienti di reato. Questi devono fondarsi su indizi concreti e rilevanti che rendano plausibile un reato perseguibile. Nel caso di specie tali indizi concreti mancavano. Il semplice rifiuto della ricorrente e delle altre persone di rendere dichiarazioni, nonché il tentativo di un’altra persona, dieci giorni prima, di disturbare una conferenza, non sono sufficienti a giustificare indizi sufficienti di reato per l’adozione di misure coercitive. I giudici di merito avrebbero pertanto dovuto verificare se ricorressero i presupposti per l’adozione delle misure.
Competenza per l’adozione della creazione di profili DNA:
Il Tribunale federale precisa che la creazione di un profilo DNA ai sensi dell’art. 255 cpv. 2 lett. a CPP non può avvenire in via routinaria. La polizia può disporre prelievi non invasivi, ma la creazione del profilo spetta alla procura o al giudice. Una direttiva generale della Procura generale che preveda l’analisi di campioni di DNA per la creazione di un profilo in tutti i casi di…