Art. 260 CPP

Rilevamenti segnaletici

1 Il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo.
2 Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio.
3 Il rilevamento segnaletico è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato per scritto.
4 Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia, decide il pubblico ministero.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sufficienti indizi di reato in caso di provvedimenti coercitivi; allestimento di profili del DNA; rilevamenti segnaletici
    · 10/12/2014 · 191 citazioni Riassunto
  2. 2
    Restrizione dei diritti fondamentali mediante l'allestimento di un profilo di DNA e il rilevamento segnaletico nell'ambito della partecipazione ad una manifestazione pacifica
    · 22/04/2021 · 86 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Strafverfahren; Befehl für erkennungsdienstliche Erfassung und nicht invasive Probenahme sowie DNA-Analyse
    · 22/04/2021 · 82 citazioni de Riassunto
  • Entnahme einer DNA-Probe und erkennungsdienstliche Erfassung
    · 20/08/2015 · 71 citazioni de Riassunto
  • Strafverfahren; Befehl für erkennungsdienstliche Erfassung und nicht-invasive Probenahme sowie DNA-Analyse
    · 22/04/2021 · 62 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.