Art. 260 CPP
Rilevamenti segnaletici
1 Il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo.
2 Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio.
3 Il rilevamento segnaletico è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato per scritto.
4 Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia, decide il pubblico ministero.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sufficienti indizi di reato in caso di provvedimenti coercitivi; allestimento di profili del DNA; rilevamenti segnaletici191 citazioni
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2Restrizione dei diritti fondamentali mediante l'allestimento di un profilo di DNA e il rilevamento segnaletico nell'ambito della partecipazione ad una manifestazione pacifica86 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Befehl für erkennungsdienstliche Erfassung und nicht invasive Probenahme sowie DNA-Analyse82 citazioni
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Entnahme einer DNA-Probe und erkennungsdienstliche Erfassung71 citazioni
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Strafverfahren; Befehl für erkennungsdienstliche Erfassung und nicht-invasive Probenahme sowie DNA-Analyse62 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.