Fatti
Il Tribunale federale si è pronunciato nel procedimento di ricorso 1B_285/2020 del 22 aprile 2021 sulla legittimità della profilazione del DNA e della rilevazione di dati segnaletici del ricorrente A., che aveva partecipato, in qualità di manifestante pacifico, a una seduta di blocco dinanzi alla sede della UBS in occasione delle Giornate di azione per il clima a Basilea l’8 luglio 2019. La Procura del Canton Basilea Città aveva avviato nei confronti di [A.] un procedimento penale per sospetto di violenza privata, violazione di domicilio, violazione di proprietà, danneggiamento e resistenza all’autorità. In data 8 luglio 2019, la Procura aveva disposto la rilevazione di dati segnaletici (impronte digitali e prelievo non invasivo di campioni) nonché la creazione di un profilo del DNA. [A.] aveva presentato ricorso contro tali misure dinanzi alla Corte d’appello del Canton Basilea Città, che lo aveva respinto il 20 marzo 2020. [A.] aveva quindi proposto ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento delle misure impugnate e la distruzione dei dati già raccolti.
I punti essenziali del fatto sono i seguenti
- Partecipazione a una manifestazione pacifica: [A.] e altri attivisti avevano circondato l’edificio della UBS a Basilea, apposto scritte con il carbone sulle facciate, coperto le telecamere di sorveglianza e bloccato gli ingressi con barricate di legno e cumuli di carbone. Malgrado l’intimazione della polizia, [A.] e gli altri non avevano lasciato il luogo e, in seguito, erano stati portati via e posti in stato di fermo.
- Disposizione delle misure coercitive: In data 8 luglio 2019, la Procura aveva emanato un provvedimento di rilevazione di dati segnaletici e di profilazione del DNA. Il giudice di primo grado aveva confermato tali misure, motivando che [A.] faceva parte del «nocciolo duro» dei dimostranti «riottosi».
- Fondamento giuridico e proporzionalità: [A.] aveva eccepito la sproporzione delle misure, segnatamente in considerazione della partecipazione a una manifestazione pacifica e dei correlati interventi nei diritti fondamentali della sfera privata (art. 13 cpv. 2 Cost., art. 8 CEDU) nonché della libertà di assemblea e di espressione (art. 22 Cost., art. 16 Cost.).
Legge
1. Fondamenti giuridici e presupposti dell’intervento Il Tribunale federale ha confermato che la creazione di un profilo del DNA e la rilevazione di dati segnaletici, ai sensi dell’art. 255 cpv. 1 lett. a e Art. 260 CPP, sono in linea di principio ammissibili qualora sussista un sufficiente sospetto di reato e le misure siano idonee a chiarire fatti di reato o a prevenire futuri delitti. Tuttavia, il Tribunale ha sottolineato che tali misure non possono essere disposte in via routinaria e devono essere sottoposte a un rigoroso controllo di proporzionalità. Il Tribunale ha riconosciuto il fondamento giuridico per la creazione di un profilo del DNA ai fini della prevenzione di futuri reati, ma solo a condizione che sussistano indizi concreti e rilevanti di una futura attività delittuosa del soggetto.
2. Critiche alla giurisprudenza finora seguita Il Tribunale federale ha richiamato le critiche formulate dalla dottrina e dalla Corte EDU in merito alla tesi secondo cui la creazione di un profilo del DNA rappresenterebbe unicamente un’interferenza lieve nella sfera privata. Le critiche si riferiscono in particolare alle possibilità di impiego esteso dei profili del DNA (ad esempio, fenotipizzazione) e al rischio di uso improprio. Il Tribunale non ha tuttavia preso posizione in merito al mantenimento della propria giurisprudenza, poiché nel caso concreto la base giuridica delle misure era data.
3. Inidoneità delle misure ai fini dell’accertamento del fatto Il Tribunale federale ha constatato che né la profilazione del DNA né la rilevazione di dati segnaletici erano idonee a chiarire il fatto oggetto del procedimento. La presenza del ricorrente era stata accertata in modo inequivocabile grazie al suo fermo «in flagranza» e non vi erano indizi del fatto che tracce di DNA o impronte digitali fossero state repertate su oggetti danneggiati. Le misure non erano quindi necessarie per accertare il fatto.
4. Sproporzionalità in vista di futuri reati Il Tribunale ha esaminato se le misure fossero proporzionate in vista di possibili futuri reati del ricorrente, considerando i seguenti elementi:
- Gravità dei reati ascritti: I reati ascritti al ricorrente (violazione di domicilio, violenza privata, danneggiamento) sono stati qualificati come delitti o crimini, ma nel caso concreto sono stati considerati non…