Art. 144 CP
Danneggiamento
1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio.
3 Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Furto per mestiere tentato e consumato nonché ripetuto danneggiamento (furto con scasso), reati di poca entità, danno di lieve entità, concorso167 citazioni
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2Nozione di danno considerevole, determinazione del termine di prescrizione in caso di danno considerevole103 citazioni
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3Nozione di danneggiato nell'ambito di incidenti stradali senza lesioni corporali26 citazioni
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4Indennizzo in seguito all'abbandono del procedimento penale16 citazioni
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5Restrizione dei diritti fondamentali mediante l'allestimento di un profilo di DNA e il rilevamento segnaletico nell'ambito della partecipazione ad una manifestazione pacifica15 citazioni
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6Demolizione illegale di una casa unifamiliare degna di protezione; prescrizione del diritto di ordinare la confisca in caso di contravvenzioni; calcolo del risarcimento equivalente; art. 26 e 36 cpv. 3 Cost.; art. 97 cp…14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Commisurazione della pena69 citazioni
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41 citazioni
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38 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.