Art. 144 CP

Danneggiamento

1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio.
3 Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Furto per mestiere tentato e consumato nonché ripetuto danneggiamento (furto con scasso), reati di poca entità, danno di lieve entità, concorso
    · 20/06/1997 · 167 citazioni
  2. 2
    Nozione di danno considerevole, determinazione del termine di prescrizione in caso di danno considerevole
    · 31/05/2010 · 103 citazioni Riassunto
  3. 3
    Nozione di danneggiato nell'ambito di incidenti stradali senza lesioni corporali
    · 20/09/2012 · 26 citazioni Riassunto
  4. 4
    Indennizzo in seguito all'abbandono del procedimento penale
    · 11/07/2012 · 16 citazioni Riassunto
  5. 5
    Restrizione dei diritti fondamentali mediante l'allestimento di un profilo di DNA e il rilevamento segnaletico nell'ambito della partecipazione ad una manifestazione pacifica
    · 22/04/2021 · 15 citazioni Riassunto
  6. 6
    Demolizione illegale di una casa unifamiliare degna di protezione; prescrizione del diritto di ordinare la confisca in caso di contravvenzioni; calcolo del risarcimento equivalente; art. 26 e 36 cpv. 3 Cost.; art. 97 cp…
    · 23/06/2015 · 14 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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