Fatti

La società Y. GmbH ha presentato una denuncia penale contro X. il 23 marzo 2011 per danneggiamento. La Procura di Basilea Campagna ha avviato un procedimento penale, ma lo ha archiviato il 11 agosto 2011 in quanto l'addebito non poteva essere provato con sufficiente certezza. X. ha quindi presentato reclamo e ha richiesto un indennizzo per le sue spese di difesa. Il Tribunale federale ha accolto il reclamo e rinviato il caso al giudice inferiore per un nuovo esame.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che, ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, la persona imputata ha diritto a un indennizzo per le spese sostenute per l'esercizio appropriato dei suoi diritti procedurali, se il procedimento viene archiviato o la persona viene assolta. Ciò dipende sia dalla necessità di ricorrere a un avvocato, sia dalla ragionevolezza delle spese sostenute dall'avvocato.

Il Tribunale federale ha ritenuto giustificato il ricorso a un avvocato nel caso di specie, in quanto si trattava di un reato e il procedimento è stato perseguito con tenacia nonostante il modesto…