Fatti

La villa unifamiliare sita sul fondo n. x a Meggen è stata iscritta nel registro comunale degli oggetti culturali degni di protezione il 15 maggio 2003. La società semplice C., composta dalla società anonima A.Y., X., B.Y. e Z., ha esercitato il diritto di prelazione acquisito nel 2006 sul bene immobile il 19 dicembre 2007. Il 22 gennaio 2008, X. ha fatto smontare la sirena della protezione civile sul tetto della villa unifamiliare e ha demolito l’edificio senza averne dato regolare comunicazione al Comune.

L’allora Ufficio del luogotenente di governo di Lucerna condannò X. il 9 febbraio 2010 per danneggiamento e per violazione degli artt. 213 cpv. 1 e 2 in relazione all’art. 187 della Legge lucernese sulla pianificazione del territorio e l’edilizia (LTV/LU) a una pena pecuniaria condizionale di 20 aliquote di Fr. 100.-, a una multa di Fr. 30'000.- nonché a una pretesa risarcitoria di Fr. 596'850.-. Contestualmente, impose alla società anonima A.Y., B.Y. e Z. di pagare allo Stato pretesi risarcitori pari a Fr. 1'241'448.-, Fr. 358'110.- e Fr. 190'992.-. Le indagini penali nei confronti di queste ultime per violazione della LTV/LU vennero archiviate.

X. propose opposizione, mentre la società anonima A.Y., B.Y. e Z. ricorsero contro la decisione di incameramento dinanzi al Tribunale superiore del Cantone di Lucerna. Il Tribunale superiore non entrò nel merito e rinviò la causa al Tribunale distrettuale di Lucerna-campagna per la valutazione unitamente al procedimento penale. Il Tribunale di circondario di Kriens dichiarò X. colpevole di danneggiamento il 2 luglio 2012 e lo condannò a una pena pecuniaria condizionale di 20 aliquote di Fr. 100.- nonché a una pretesa risarcitoria di Fr. 132'500.-. Il procedimento penale nei confronti di X. per violazione dell’art. 187 cpv. 1 in relazione all’art. 213 cpv. 2 LTV/LU venne archiviato per intervenuta prescrizione. Anche i procedimenti di incameramento nei confronti della società anonima A.Y., B.Y. e Z. vennero chiusi. La pretesa civile del Comune di Meggen fu rimessa alla via civile e venne revocato il vincolo ipotecario sul fondo n. x a Meggen.

Contro tale decisione ricorsero X. e la Procura. Il Tribunale cantonale di Lucerna condannò X. il 22 maggio 2014 per danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e per violazione dell’art. 187 cpv. 1 in relazione agli artt. 213 cpv. 1 e 2 LTV/LU a una pena pecuniaria condizionale di 20 aliquote di Fr. 100.- e a una multa di Fr. 30'000.-. Lo stesso Tribunale impose a X. e alle società anonime A.Y., B.Y. e Z. di corrispondere allo Stato pretesi risarcitori pari a Fr. 132'500.-, Fr. 275'600.-, Fr. 79'500.- e Fr. 42'400.- e mantenne il vincolo ipotecario.

X. propose quindi ricorso penale con le richieste di essere assolto da ogni responsabilità penale e civile e di revocare il vincolo ipotecario. In via subordinata, chiese la rimessione della causa al giudice di primo grado per una nuova valutazione e l’ordinanza di una perizia superiore.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto la prescrizione dell’incameramento e della pretesa risarcitoria. Il ricorrente sosteneva che la decisione penale dell’Ufficio del luogotenente di governo del 9 febbraio 2010 non costituisse una sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP, poiché emessa in violazione del suo diritto di essere sentito. Inoltre, la violazione della LTV/LU costituiva una contravvenzione, per la quale, ai sensi dell’art. 109 CP, vige un termine di prescrizione di tre anni. Il Tribunale federale ha tuttavia constatato che la decisione penale era stata emessa sulla base di un’ampia documentazione e in un procedimento contraddittorio, qualificandosi pertanto come sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP. Poiché emessa prima della scadenza del termine triennale, la prescrizione del procedimento non era più intervenuta. Inoltre, il termine di prescrizione di cui all’art. 70 cpv. 3 CP si applica anche all’incameramento di valori patrimoniali ottenuti mediante contravvenzioni, anche qualora il reato sia già prescritto. La precedente istanza non aveva quindi arbitrariamente escluso la prescrizione della pretesa risarcitoria.

Al centro della decisione vi era il calcolo della pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 71 CP. Il ricorrente contestava che la precedente istanza non avesse incluso nei calcoli del maggior valore i costi di demolizione e il valore dell’edificio demolito. Il Tribunale federale ha tuttavia confermato la giurisprudenza secondo cui, in caso di calcolo della pretesa risarcitoria, deve applicarsi il principio lordo qualora il reato sia generalmente vietato. Tale principio vale in particolare se l’autore del reato commette il fatto con l’intenzione di trarne un profitto. La precedente istanza aveva quindi correttamente escluso la deduzione dei costi di demolizione e del valore dell’edificio distrutto, poiché ciò contrasterebbe con il principio secondo cui un comportamento penalmente rilevante non deve risultare vantaggioso. Inoltre, la scelta del metodo delle classi…