Art. 260 CP

Sommossa

1 Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il compartecipe va esente da pena se, accettando l’intimazione fattagli dall’autorità, desiste dall’azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sommossa. 1. Nozione di pubblico assembramento (consid. 1). 2. Partecipazione ad un pubblico assembramento nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose. a) Condizioni obiettive di punib…
    · 16/02/1982 · 78 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 260 CP, sommossa
    · 10/09/1998 · 30 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 260 CP (sommossa) e art. 285 n. 2 CP (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari)
    · 01/12/1982 · 18 citazioni Riassunto
  4. 4
    Utilizzabilità di riprese video effettuate illegittimamente in caso di sommossa
    · 01/09/2020 · 14 citazioni Riassunto
  5. 5
    Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive; art. 10 cpv. 2, art. 22, art. 32 cpv. 1, art. 36 e 49 cpv. 1 Cost., art. 5 n. 1 e art. 6 n. 2 CEDU, art. 82 lett. b LTF
    · 13/10/2010 · 14 citazioni Riassunto
  6. 6
    Modifica del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, controllo astratto delle norme, art. 10 cpv. 2, art. 13 cpv. 2, art. 35 cpv. 2, art. 36, 57 e 123 Cost., art. 6 n. 1 CEDU
    · 07/01/2014 · 13 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.