Art. 260 CP
Sommossa
1 Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il compartecipe va esente da pena se, accettando l’intimazione fattagli dall’autorità, desiste dall’azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sommossa. 1. Nozione di pubblico assembramento (consid. 1). 2. Partecipazione ad un pubblico assembramento nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose. a) Condizioni obiettive di punib…78 citazioni
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2Art. 260 CP, sommossa30 citazioni
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3Art. 260 CP (sommossa) e art. 285 n. 2 CP (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari)18 citazioni
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4Utilizzabilità di riprese video effettuate illegittimamente in caso di sommossa14 citazioni
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5Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive; art. 10 cpv. 2, art. 22, art. 32 cpv. 1, art. 36 e 49 cpv. 1 Cost., art. 5 n. 1 e art. 6 n. 2 CEDU, art. 82 lett. b LTF14 citazioni
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6Modifica del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, controllo astratto delle norme, art. 10 cpv. 2, art. 13 cpv. 2, art. 35 cpv. 2, art. 36, 57 e 123 Cost., art. 6 n. 1 CEDU13 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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30 citazioni
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Landfriedensbruch; Willkür etc.23 citazioni
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19 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.