Fatti

Il Tribunale federale decide che i ricorrenti possono impugnare con ricorso ai sensi dell'art. 82 lett. b LTF le disposizioni del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Le disposizioni del concordato sono da considerarsi atti cantonali di sovranità, che sotto il regime della legge sull'organizzazione giudiziaria sono stati considerati atti cantonali di diritto normativo e, nel caso di concordati normativi, come atti cantonali ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. a OG. Possono anche essere impugnati come atti cantonali ai sensi dell'art. 82 lett. b LTF.

Legge

Nell'esaminare la costituzionalità di un atto normativo nell'ambito del controllo astratto di norme, è determinante se alla norma in questione, secondo le regole riconosciute di interpretazione, può essere attribuito un significato che la renda compatibile con le garanzie costituzionali o della CEDU invocate. Il Tribunale federale abroga una norma cantonale solo se essa si sottrae a qualsiasi interpretazione conforme alla Costituzione e alla Convenzione, ma non se rimane accessibile a tale interpretazione in modo ragionevole.

Le misure previste dal concordato di divieti di accesso, obblighi di segnalazione e fermo di polizia non hanno carattere penale, ma sono di natura di polizia e servono in via preventiva alla prevenzione dei pericoli. Pertanto, non possono entrare in conflitto con l'art. 123 Cost. e non devono…