Art. 24a LMSI

Informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive

1 Fedpol gestisce un sistema d’informazione elettronico nel quale sono registrati dati su persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all’estero.
2 Nel sistema d’informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:
  1. a. è stata pronunciata o confermata da un’autorità giudiziaria;
  2. b. è stata pronunciata in seguito a un reato denunciato alle autorità competenti; o c. è necessaria per la salvaguardia della sicurezza di persone o della manifestazione sportiva considerata e si può rendere verosimile che è giustificata.
3 Il sistema d’informazione elettronico può contenere i dati seguenti: fotografia, cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo d’origine, indirizzo, tipo di misura e motivo della misura, come condanna, inchiesta penale, comunicazioni della polizia, riprese video, nonché autorità che ha disposto la misura, violazioni di misure, organizzazioni, eventi.
4 Le autorità e i servizi di cui all’articolo 13 che dispongono di informazioni ai sensi del cpv. 1 sono tenuti a trasmetterle a fedpol.
5 Le autorità preposte all’esecuzione possono trattare dati personali degni di particolare protezione, se è necessario per l’adempimento dei loro compiti.
6 Fedpol verifica se le informazioni che gli pervengono sono esatte e rilevanti ai sensi del cpv. 2. Distrugge le informazioni inesatte o non rilevanti e ne informa il mittente.
7 Il sistema d’informazione è a disposizione dei servizi di fedpol competenti per l’esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni, dell’AFD e dei servizi specializzati competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’articolo 31 cpv. 2 della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni, mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati. Determina nei particolari le condizioni per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza e disciplina i diritti d’accesso.
8 Le autorità preposte all’esecuzione possono comunicare i dati personali di cui al cpv. 1 agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera, se i dati sono necessari per ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di determinate manifestazioni. I destinatari dei dati possono comunicarli a terzi solo nell’ambito dell’esecuzione delle misure. Il Consiglio federale disciplina le modalità di trattamento dei dati da parte dei destinatari e di terzi.
9 Fedpol può comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. L’articolo 61 capoversi 1, 2, 5 e 6 LAIn si applica per analogia. I dati possono essere comunicati soltanto se l’autorità o l’organo garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.
10 Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d’informazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 25 e 41 cpv. 2 lett. a LPD . Fedpol comunica alla persona interessata la registrazione e la cancellazione dei dati che la riguardano nel sistema d’informazione.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive; art. 10 cpv. 2, art. 22, art. 32 cpv. 1, art. 36 e 49 cpv. 1 Cost., art. 5 n. 1 e art. 6 n. 2 CEDU, art. 82 lett. b LTF
    · 13/10/2010 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Regole cantonali di competenza emanate in esecuzione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), art. 49 cpv. 1 Cost
    · 31/03/2008 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    Modifica del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, controllo astratto delle norme, art. 10 cpv. 2, art. 13 cpv. 2, art. 35 cpv. 2, art. 36, 57 e 123 Cost., art. 6 n. 1 CEDU
    · 07/01/2014 · 6 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Beitritt des Kantons Luzern zum Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen
    · 16/11/2010 · 7 citazioni de Riassunto
  • 14/10/2013 · 6 citazioni de Riassunto
  • 13/10/2010 · 6 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.